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COPERTURA ASSICURATIVA

La copertura assicurativa di OSA

La Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli – Bianco) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017, ed è rubricata “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

Tra le importanti novità introdotte, l’art 10, comma 4, della suddetta legge sancisce l’obbligo di pubblicare i dati riferiti all’eventuale copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, con particolare riferimento al nome dell’impresa assicurativa, la tipologia delle polizze – sia quelle di copertura aziendale che quelle di copertura dei dipendenti e dei dirigenti – e le eventuali misure di autoassicurazione poste in essere, in alternativa, dall’azienda sanitaria.

In ottemperanza a quanto sancito dalla legge:

 Denominazione impresa: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cagrande n. 16 – 37126 Verona –Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n. 966 Registro delle Imprese di Verona n. 00320160237; iscrizione all’albo Imprese tenuto dall’IVASS n. 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 019.

  • Polizza: 01963132000137
  • Massimale assicurato:

Per sinistro R.C.T. 6.500.000,00/R.C.O. 6.500.000,00

Con limite per ogni persona deceduta o ferita R.C.T. 6.500.000,00/R.C.O. 6.500.000,00

Per danni a cose R.C.T. 6.500.000,00

Massimale in caso di sinistro unico RCT/RCO 6.500.000,00

  • Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.): danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento dell’attività per la quale è prestata l’assicurazione, compresa la Responsabilità Civile derivante dall’Assicurato Contraente per fatti imputabili al personale, compreso quello medico e paramedico, dipendente dell’assicurato, nonché al seguente personale:
    • Borsisti, corsisti, stagisti, obiettori di coscienza, personale volontario in genere;
    • Prestatori di lavoro temporaneo regolarmente utilizzati ai sensi della Legge 24/06/1997 n. 196 e successive modifiche e/o integrazioni;
    • Prestatori di lavoro parasubordinati ai sensi della Legge 14 febbraio 2003 n. 30 e successive modifiche e/o integrazioni;

per: morte e lesioni personali/distruzione e deterioramento di cose

  • Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.):
  1. Ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto DPR e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
  2. Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, N. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto

per: morte (ai superstiti)/lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 5%, calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.

La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Si intendono equiparati ai dipendenti i soggetti di cui l’assicurato si avvalga ai sensi della Legge 14 febbraio 2003, n. 30 (c.d. “Legge Biagi”) e del successivo D. Lgs 10 settembre 2006, n. 276

 

 

 

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