Cinque indicazioni semplici e chiare per la consegna dei presìdi sanitari a pazienti incontinenti o con stomie. Le ha stilate il Garante per la protezione dei dati personali in risposta alle diverse segnalazioni arrivate dai cittadini che rivendicavano il diritto alla riservatezza circa il proprio stato di salute. Una discrezione che rischia di venire meno quando le modalità di consegna avvengono con troppa leggerezza.
Le indicazioni del Garante, contenute nel decreto del 21 novembre 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale numero 303 dello scorso 28 dicembre, dovranno essere accolte entro sei mesi di tempo dalle aziende sanitarie che effettuano questo tipo di spedizioni. In primo luogo, la consegna dovrà avvenire obbligatoriamente nel luogo e nell’ora indicate dal destinatario e, in ogni caso, il presidio non potrà rimanere incustodito nelle vicinanze del luogo di consegna. Per quanto riguarda l’imballaggio, per tutelare la privacy del paziente non dovrà recare indicazioni sul suo contenuto né tantomeno potrà essere trasparente.
Ancora, la consegna a terzi è ammessa solo su richiesta esplicita, mentre se il destinatario – o il suo delegato – fossero assenti al momento del recapito, il personale addetto dovrà lasciare un avviso che non descriva il contenuto del pacco. Anche le divise e i mezzi del personale che consegna materialmente i presìdi non devono recare indicazioni che richiamino direttamente il tipo di strumento in consegna.
Simili regole erano già in vigore dal 2005 ma, in seguito ai controlli effettuati recentemente, il Garante ha ritenuto necessario ribadire alcuni punti, specie nei casi in cui le aziende sanitarie decidano di appaltare fornitura e spedizione a società esterne. “In qualita' di titolare del trattamento dei dati, l'Azienda sanitaria – recita il decreto – deve vigilare affinché le suddette istruzioni siano impartite anche al personale designato incaricato del trattamento da parte dell'eventuale società esterna”.