L’indennità di accompagnamento, insieme a pensioni e risarcimenti del danno, non può più essere conteggiata al fine di stabilire il reddito della persona nel nuovo ISEE. A stabilirlo, lo scorso 29 febbraio, la Sentenza del Consiglio di Stato sulla determinazione del reddito per accedere alle agevolazioni sociali. All’organo di consulenza giuridico-amministrativa si era rivolto il Governo facendo ricorso contro la sentenza del TAR del Lazio in materia.
In altri termini, i trattamenti indennitari percepiti dalle persone con disabilità e i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni non possono essere considerati una fonte di reddito e quindi calcolate nell’ISEE.
Come si legge nella sentenza: “L'indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all'accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un'oggettiva ed ontologica (cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva) situazione d'inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com'è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest'ultimo e a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una “migliore” situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa”.
Decisione che rappresenta un’importante vittoria per le persone con disabilità e le loro famiglie che vedono rispettati i propri diritti e i propri bisogni.
Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, ha assicurato che il Governo attuerà immediatamente la sentenza del Consiglio di Stato ma che questa non è retroattiva: quindi non è previsto nessun rimborso per il passato.