Sarà l'INPS a convocare il cittadino che deve sottoporsi alla visita di revisione per la verifica della permanenza dei requisiti sanitari per ottenere l'invalidità. E sarà sempre lo stesso Istituto a effettuare i controlli, a esprimersi sulla permanenza o meno del grado d'invalidità precedentemente accertato e sul suo eventuale sopravvenuto aggravamento.
Sono queste le principali novità contenute nella Circolare numero 10 del 23 gennaio dello stesso Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che fa luce sui cambiamenti introdotti dalla Legge 114/2014 in materia di invalidità civile.
In sostanza, in caso di ritardo, nel periodo “cuscinetto” non si perdono più i benefici acquisiti, in attesa di nuova visita. Il vantaggio, secondo l'INPS, è nello snellimento delle pratiche e dei tempi, con una semplificazione dell'iter sanitario-amministrativo, grazie a una gestione unitaria che dovrebbe consentire sinergie e controlli più rapidi ed efficienti, in grado di rendere tempestivamente disponibili i dati e le informazioni necessarie.
Indennità di accompagnamento o comunicazione. La circolare torna anche sulle novità che interessano il minore titolare di indennità di accompagnamento o comunicazione. Per questi soggetti, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 114 dell'11 agosto 2014, al raggiungimento della maggiore età, si prevede la sola necessità dell'accertamento dei requisiti socio-reddituali per attribuire il diritto alle prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, e in automatico. Le Unità operative Medico-legali dell'INPS provvederanno quindi ad individuare i casi di patologia stabilizzata al fine di evitare che si dia luogo a visita di revisione nei confronti di quei soggetti per i quali, al compimento del diciottesimo anno d'età, non sussistano ipotesi di miglioramento delle condizioni sanitarie.