L’Inps, l’Istituto nazionale della previdenza sociale, ha reso noti gli importi previsionali e i limiti di reddito relativi per le pensioni di invalidità relative al 2014. Si tratta degli assegni ordinari che vengono emessi in favore degli invalidi civili, dei non vedenti e deisordi civili (cioè , secondo la normativa, “di coloro affetti da un’ipoacusia pari o superiore a 75 decibel di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Herz nell'orecchio migliore”).

Secondo la legge 118 del ’71 definisce invalidi civili “quei cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo”.

La normativa stabilisce anche Con il riconoscimento in particolare di un’invalidità (a partire dal 74%) in su è possibile richiedere all’Inps un aiuto economico mensili.

Nel dettaglio, la pensione per i non vedenti civili assoluti (tutti coloro con residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione) è pari a 301,91 euro (rispetto ai 298,33 del 2013), mentre il limite di reddito sale a 16.449,85 euro rispetto ai 16.127,30 del 2013. La pensione per gli stessi, se ricoverati, passa a 279,19 euro (rispetto ai 275,87 del 2013), mentre il limite di reddito sale a16.449,85 euro (rispetto ai 16.127,30 del 2013).

Le stesse cifre (279,19 euro con limite di reddito a 16.449,85) sono state riconosciute anche per i ciechi civili parziali (ovvero con un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione), gli invalidi civili totali e i non udenti. L'assegno per gli invalidi civili parziali, invece, si attesta sempre a quota 279,19, ma con un diverso limite di reddito, che sale dai 4.738,63 euro del 2013 ai 4.795,57 del 2014.

Nessun limite di reddito invece per l'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti (863,85 euro), l'indennità speciale per i non vedenti civili parziali (200,04), l'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali (504,07).

In tutti i casi, comunque, nella definizione dell’importo dell’indennità si continua a far riferimento al reddito personale della persona con disabilità. L'articolo 10 della legge 99 del 9 agosto 2013 sottolinea, infatti, che “il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'Irpef con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”.

Ricordiamo che il riconoscimento dell'invalidità civile non è automatico. Per ottenerlo è necessario presentare una domanda all’Inps, allegando la propria certificazione medica.

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